Attenti al telefonino in cabina elettorale! Può costare caro...

Cassazione penale, sez. V, sentenza 01/03/2018 n° 9400

Portare lo smartphone nella cabina elettorale? E’ vietato, e ancor di più utilizzarlo per fotografare il voto espresso, perché integra la violazione del principio costituzionale della segretezza del voto. 
In Toscana un uomo è stato punito con 15mila euro di ammenda per un episodio svoltosi il 24 febbraio 2013. La condanna è stata confermata dalla Sez. V della Corte di Cassazione, con la sentenza 1° marzo 2018, n. 9400.
Nella cabina elettorale, l’uomo, col proprio telefono cellulare, aveva scattato una fotografia alla scheda. Davanti ai giudici aveva ammesso di avere scattato la fotografia alla scheda elettorale, nella quale risultava già impresso il proprio voto, bensì il suo difensore assumeva non essersi consumato il reato contestato in quanto la condotta avrebbe dovuto essere preceduta, in conformità alla dizione della norma applicabile (art. 1 D.L. 1 aprile 2008 n. 49, convertito in legge 30 maggio 2008 n. 96), dall'invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina alcun mezzo di riproduzione visiva.
Per i giudici i commi secondo e terzo della norma applicabile dettano solamente le condotte di cui il presidente del seggio è onerato, osservando che l’eventuale inosservanza risulta priva di conseguenze penali per il medesimo. Quindi per i giudici l'invito del presidente, rivolto all'elettore, a depositare le apparecchiature di registrazione, previsto dal comma secondo in questione, non costituisce condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al primo comma (divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini).
In tutti i gradi di giudizio l’impianto accusatorio ha avuto la meglio sulla difesa dell'imputato: secondo i togati la condotta punibile consiste nell’introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare l’espressione del voto. Gli ermellini hanno inoltre evidenziato che l’elettore aveva fotografato la propria “espressione di voto”, elemento tale  da fare escludere l’ipotesi della “non punibilità per particolare tenuità del fatto”.

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