Moto, multe fino a 338 euro per chi circola con neve o ghiaccio

Anche con pneumatici invernali, vige il divieto di circolazione per ciclomotori e motocicli in presenza di neve o ghiaccio su strada o in caso di nevicata in atto.

In questi giorni di freddo sono in pochi a scegliere le due ruote per gli spostamenti ma se si decide di utilizzare moto o scooter, è meglio conoscere quanto prescritto dal Codice della strada e dalle direttive ministeriali in materia di circolazione durante il periodo invernale. Al riguardo, negli anni si sono sovrapposte diverse normative e chiarimenti ministeriali che prescrivono i limiti di circolazione per ciclomotori e motocicli in presenza di neve o ghiaccio su strada, o in caso di nevicata in atto, ribadendo quanto prescritto dalla Direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013 sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve. Tale direttiva, nel prescrivere l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo durante il periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, esenta ciclomotori e motocicli dal dover rispettare le ordinanze invernali, imponendo alle due ruote il divieto di circolazione in presenza di neve o ghiaccio al suolo o in caso di nevicata in atto.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto (Direttiva MIT, Prot. RU \ 1580 -16.01.2013)

Il Codice della Strada, di concerto, nel regolamentare la circolazione fuori dai centri abitati (articolo 6) nonché nei centri abitati (articolo 7), prescrive le norme per l’adozione dei provvedimenti di sospensione della circolazione, stabilendo genericamente le sanzioni amministrative in cui incorre chi non ottempera ai provvedimenti di sospensione o di divieto della circolazione.

Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338 (art. 6 co. 14 e art. 7 co. 13 Cds).

Attenzione quindi a non essere indotti in errore dalla più recente circolare del Ministero dei Trasporti n. 12424-DIV3-C del 27 maggio 2016 che, analogamente a quanto prescritto per le autovetture, ribadisce che anche motocicli e ciclomotori possono montare, senza alcun obbligo, pneumatici di tipo “M + S” con codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione (purché non inferiore a M 130 km/h) senza necessità di aggiornae il documento di circolazione. A prescindere dal tipo di pneumatico montato, resta infatti fermo il divieto di circolazione per ciclomotori e motocicli in presenza di neve o ghiaccio su strada o durante le nevicate.


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