L’insulto su Facebook è reato di diffamazione: cosa si rischia



Insultare, oltraggiare e deridere una persona alle sue spalle, tanto nella vita reale che sui social network, costituisce reato di diffamazione. Vediamo quali sono i rischi per chi offende terzi mediante post e commenti sui social, come ad esempio Facebook.

Attenti haters: sfogarsi sui social potrebbe essere molto rischioso perché si rischia di essere querelati per diffamazione.

A tutti è noto il reato di diffamazione secondo il quale chi offende la reputazione altrui in pubblico - senza che l’interessato sia presente e possa difendersi - configuri un reato, ma forse non tutti sanno che esso venga in essere anche se l’offesa sia pubblicata sui social, per esempio sulla bacheca del proprio account Facebook.

Più volte la Corte di Cassazione si è espressa sulla scottante questione: ebbene insultare con commenti offensivi sui social, ferire la dignità altrui con foto e post che ne compromettano la reputazione, rappresenta una forma di diffamazione in toto analoga al reato descritto dall’art. 595 del Codice Penale.

Ecco delle indicazioni che aiutano a distinguere un semplice attacco sui social network da un vero e proprio reato di diffamazione.

Quando è diffamazione
Facendo ordine nel vortice delle sentenze che si sono occupate dell’insulto tramite i social network, è possibile individuare precisamente quelli che sono i presupposti per la configurazione del reato di diffamazione:

1) L’indicazione del soggetto al quale le ingiurie sono riferite. Non necessariamente nome e cognome, basta che ci sia il riferimento a caratteristiche fisiche e non che rimandino inequivocabilmente ad una determinata persona e ne permettano l’identificazione;
2) La consapevolezza, di utilizzare un linguaggio atto ad arrecare una grave offesa e ferire la moralità di qualcuno. Non per forza l’animus diffamandi dell’autore, da intendersi come fine esclusivo di ledere l’onore altrui, basta che il colpevole abbia voluto l’azione pur non avendone previsto la portata delle conseguenze;
3) Porre in essere una comunicazione che coinvolga più persone, con la coscienza del rischio che il post potrebbe essere condiviso in maniera incontrollabile.
Quando l’offesa su Facebook è diffamazione
La Cassazione penale con sentenza n. 24431/2015 ha riconosciuto la pubblicazione di frasi offensive sulla bacheca di Facebook come aggravante del reato di diffamazione poiché mezzo potenzialmente in grado di coinvolgere un numero indeterminato di persone, rendendo difficile, quasi impossibile, bloccare la diffusione delle ingiurie in questione.

Sempre nel 2015, una successiva sentenza della Cassazione (sez V n. 3981/2015), aggiustava il tiro stabilendo che il contenuto del messaggio deve essere concretamente offensivo e diffamatorio e che pertanto non possano bastare dei commenti, anche provocatori, inseriti in una discussione affinché si configuri il reato di diffamazione.

L’offesa deve minare la reputazione di una persona ed essere tale da lederne la qualità della vita personale, lavorativa o sociale.

Per maggiore chiarezza facciamo un esempio: connotare pubblicamente su un social un collega con l’aggettivo “scansafatiche” è ben diverso dall’indicare precisamente il giorno in cui si è finto malato per non partecipare ad una riunione lavorativa, condotta, questa, che potrebbe rovinargli la carriera.
L’arduo compito di determinare i confini della diffamazione spetta, come consueto, al giudice.

Essendo l’insulto sui social network completamente sovrapponibile alla diffamazione del codice penale, ne consegue che vi si applicheranno anche le scriminanti previste dal legislatore. Quindi vi sono circostanze in cui, pur essendoci offesa, non venga posto in essere il reato di diffamazione, nel dettaglio:

rispondere ad una provocazione;
esercitare il diritto di critica.
Queste le ipotesi che potrebbero salvare gli haters dal commettere una diffamazione (ex 595 c.p.)

Come e quando difendersi dalla diffamazione virtuale
Se si è stati vittima di diffamazione a mezzo Facebook o altro social ci si può difendere innanzitutto segnalando e bloccando l’offensore attraverso i mezzi offerti dalla piattaforma stessa, e poi sporgendo querela per diffamazione presso i Carabinieri o la Polizia Postale; il termine da rispettare è di 3 mesi che decorrono dal momento in cui si acquisisce contezza dei commenti o post ingiuriosi.

A tal proposito ricordiamo che è utile allegare alla querela l’estratto cartaceo che riproduca la pagina Facebook incriminata e contenga i commenti attenzionati.

Ma cosa rischiano gli haters?

Chi pubblica su Facebook o altri social network frasi ingiuriose, offensive, denigratorie atte a ledere l’altrui dignità rischia la reclusione fino ad un anno o una multa fino a 1.032 euro che può aumentare a 2 anni - o 2.065 euro di multa - qualora, oltre ad una offesa genericamente formulata venga anche attribuito un episodio o una condotta determinata.

Vi consigliamo di contare fino a dieci prima di attaccare personalmente qualcuno sui social: offendere ed insultare non sono comportamenti dovuti al malcostume ma veri e propri reati, tanto nella vita reale che in quella virtuale.

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